Le Agenzie per il lavoro, conosciute anche come aziende di lavoro interinale, o agenzie di somministrazione lavoro, sono imprese private in possesso di autorizzazione dello Stato (disciplinate dal Decreto Legislativo del 11 settembre 2003 n. 276) per svolgere le seguenti attività:
- somministrazione di lavoro
- intermediazione
- ricerca e selezione del personale
- supporto alla ricollocazione professionale
1) Somministrazione di lavoro
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
- il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore
- l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di una nuova figura professionale
- il lavoratore
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore (Agenzia per il lavoro) e utilizzatore (azienda pubblica o privata), e il contratto di lavoro concluso tra somministratore (Agenzia per il lavoro) e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda utilizzatrice.
2) Intermediazione
Con la formula intermediazione fra domanda e offerta di lavoro si fa riferimento ad un servizio fornito dall’Agenzia per il lavoro agli operatori del mercato del lavoro e finalizzato a favorire l’incontro tra domanda (costituita dai lavoratori) e offerta (costituita dai datori di lavoro).
L’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo di disabili e di gruppi di lavoratori svantaggiati, consiste in:
- raccolta dei CV dei potenziali lavoratori;
- preselezione e costituzione di relativa banca dati;
- promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione;
- orientamento professionale;
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo (art. 2 c. 1 lett. b).
3) Ricerca e selezione del personale
Rappresenta un’attività di consulenza che l’Agenzia per il lavoro svolge per le direzioni aziendali, al fine di risolvere una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative aperte.
4) Ricollocamento al lavoro
Rappresenta un servizio fornito dall’Agenzia per il lavoro agli utenti in forma individuale o di gruppo al fine di accompagnare gli interessati a definire un percorso di reinserimento lavorativo. Si articola in una prima fase di bilancio delle competenze ed una seconda fase in cui si definisce un progetto professionale spesso accompagnato da un piano di formazione professionale.
Consulta il nostro elenco delle Agenzie per il lavoro di Arezzo e provincia ed iscriviti presso di loro. Oltre alla registrazione online è possibile presentarsi anche di persona negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento concordato (fate attenzione agli orari di apertura al pubblico specificati nel nostro elenco!).