Il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente per l’a.s. 2020-2021. Sono state introdotte delle modifiche nel meccanismo di convocazione e per le messe a disposizione (MAD).
Il Ministero ha fornito anche chiarimenti su temi quali gli effetti della rinuncia all’incarico, il c.d. personale Covid e la precedenza per i beneficiari della legge 104/92.
SUPPLENZE DOCENTI a.s. 2020-2021
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso la nota n. 26841 del 5 settembre 2020, ha comunicato, infatti, agli Uffici Scolastici Regionali le modalità per l’assegnazione delle supplenze 2020-2021 per il personale docente e ATA. Il documento spiega in dettaglio come funziona l’attribuzione degli incarichi di supplenza per gli insegnanti e il personale educativo in base ai cambiamenti nel sistema di assegnazione introdotti dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, che ha ridisciplinato il conferimento delle supplenze nelle scuole e disposto la costituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto per la nomina dei supplenti.
COSA CAMBIA?
Ecco le principali novità introdotte:
- le supplenze al personale docente ed educativo sono ora distinte in
– annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili per tutto l’anno scolastico;
– temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
– brevi, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; - gli incarichi di supplenza sono disposti in base alle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020;
- i supplenti sono individuati dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente, nel caso di utilizzo delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e delle graduatorie provinciali (GPS), e dal dirigente scolastico per le graduatorie di istituto;
- una volta esaurite le graduatorie di istituto, comprese quelle delle scuole più vicine, i dirigenti scolastici possono convocare gli aspiranti docenti che hanno presentato istanza di messa a disposizione, dando precedenza ai docenti abilitati e specializzati;
- possono fare domanda di MAD solo i docenti non iscritti nelle graduatorie provinciali o di istituto, per una provincia che va indicata espressamente nell’istanza;
- per il personale educativo dei convitti, in caso di mancanza di candidati con idonea specializzazione nelle GAE, nelle GPS e nelle graduatorie dei convitti speciali, le supplenze vengono assegnate in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali, con diritto di opzione per gli aspiranti;
- nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i dirigenti scolastici possono attribuire le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo ai docenti dell’organico dell’autonomia, abilitati o specializzati per il sostegno o, in subordine, in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, fino ad un massimo di 24 ore a settimana;
- i posti a tempo parziale sono coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In alcuni casi sono previste delle disposizioni speciali. Ecco quali:
SUPPLENZE SCUOLA PRIMARIA
- I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time non coperti con il personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, per le sole 22 ore di insegnamento frontale, aggiungendo 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore;
- per i posti comuni, le ore di lingua inglese non assegnate al personale docente titolare e/o in servizio perchè privo di idonei requisiti, sono assegnate agli aspiranti inseriti nelle GAE e, in subordine, nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, in possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 13, comma 17, dell’OM 60/2020;
- nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale specializzato in queste metodologie didattiche presente negli appositi elenchi delle GAE e, in subordine, il personale personale iscritto nelle graduatorie provinciali.
SUPPLENZE INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
- Per le supplenze agli insegnanti di religione cattolica, nel caso di assenza di docenti qualificati, in possesso dei titoli di studio ecclesiastici previsti per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica, è possibile fare ricorso al personale docente non ancora in possesso di titolo idoneo ma inserito nei percorsi formativi per conseguirlo;
- l’assunzione di questi docenti deve essere effettuata con contratti dal 1° settembre sino al termine delle lezioni;
- in caso di conseguimento dei titoli da parte del supplente entro il 31 dicembre 2020, la supplenza può trasformarsi in annuale;
- i titoli conseguiti dopo il 31 dicembre 2020 sono validi solo a partire dal 1° settembre 2021.
SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI
Per i licei musicali, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali e/o di istituto, le supplenze sono assegnate nelle seguenti modalità:
- in caso di esaurimento delle GPS per le varie specialità strumentali della A-55
– per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56), utilizzando le GAE e GPS corrispondenti;
– per gli altri strumenti, facendo ricorso alle graduatorie della A-56, della A-29 e della A-30, scorrendo prima le GAE e poi le GPS, interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento; - in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto utilizzando le graduatorie dei licei più vicini e, esaurite queste ultime, procedendo con le modalità previste in caso di esaurimento delle GPS.
SITUAZIONI DI CONTENZIOSO
I soggetti non abilitati, inseriti nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto per provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, in caso di accertamento dell’assenza di abilitazione sono esclusi dalle predette fasce e ricollocati nelle corrispettive II fasce delle GPS e III fasce delle graduatorie di istituto, se possiedono il relativo titolo di studio. L’inserimento con riserva nella I Fascia delle GPS o nelle graduatorie di istituto di II fascia è conservato nel caso di assenza di sentenza definitiva o di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva prevede un’apposita clausola di risoluzione espressa del rapporto di lavoro in caso di sentenza sfavorevole all’aspirante.
RINUNCIA O ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE
I docenti convocati che non si presentano e coloro che rinunciano all’incarico perdono la possibilità di ottenere una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, a seconda della graduatoria di riferimento per la convocazione e il relativo insegnamento. Nel caso delle graduatorie ad esaurimento per i posti di sostegno, la rinuncia consente comunque di accettare altra nomina dalla stessa GAE per i posti comuni.
ORGANICO COVID
I contratti stipulati con gli insegnanti assunti nell’ambito del c.d. personale Covid delle scuole, la cui assunzione straordinaria è stata autorizzata dall’ordinanza MIUR 5 agosto 2020 n. 83, per il solo a.s. 2020/2021, al fine di garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, sono trattati come le supplenze temporanee. Dunque sono di competenza dei dirigenti scolastici. Tali rapporti di lavoro decorrono dalla data di inizio delle lezioni o di effettiva presa di servizio, fino al termine delle lezioni, e si intendono risolti per giusta causa in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza. Nell’evenienza di una nuova ripresa delle stesse, sono riassegnati ai precedenti titolari, se ancora disponibili.
DOCUMENTI UTILI
Per ulteriori informazioni, ecco la NOTA MIUR n. 26841 del 5 settembre 2020.