E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per l’istituzione dell’Elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per mediatori culturali ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, cui attingere, da parte del Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria, per il conferimento di incarichi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari appartenenti ai Distretti delle Corti d’Appello di Firenze e di Perugia, come di seguito riportati:
Distretto della Corte d’Appello di Firenze:
- Casa Circondariale di Arezzo,
- Casa Circondariale di Firenze Sollicciano,
- Casa Circondariale di Firenze “M. Gozzini”,
- Casa Circondariale di Grosseto,
- Casa Circondariale di Livorno,
- Sezione distaccata di Gorgona Isola della CC di Livorno,
- Casa Circondariale di Lucca,
- Casa di Reclusione di Massa,
- Casa Circondariale di Massa Marittima,
- Casa Circondariale di Pisa,
- Casa Circondariale di Pistoia,
- Casa di Reclusione di Porto Azzurro,
- Casa Circondariale di Prato,
- Casa di Reclusione di San Gimignano,
- Casa Circondariale di Siena,
- Casa di Reclusione di Volterra.
Distretto della Corte d’Appello di Perugia:
- Casa di Reclusione di Orvieto,
- Casa Circondariale di Perugia,
- Casa di Reclusione di Spoleto,
- Casa Circondariale di Terni.
L’elenco ha validità per un periodo pari ad anni quattro (4) decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per un periodo complessivo di quattro anni, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari rientranti nel territorio di competenza del Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria relativamente ai distretti delle Corti d’Appello di Firenze e Perugia.
L’elenco sarà diviso in sezioni corrispondenti ai distretti delle Corti di Appello citate.
Il rifiuto di collaborare con l’Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporterà la cancellazione dall’elenco stesso.
L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’affidamento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di contenimento della spesa pubblica.
L’Amministrazione penitenziaria può revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista o qualora il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all’ordine o alla disciplina dell’istituto penitenziario o dell’ufficio e al regolare andamento del servizio.
In tal caso, come anche in caso di rinuncia, a qualsiasi titolo dell’incarico di collaborazione, si procederà automaticamente alla cancellazione del professionista dall’elenco.
L’incarico cessa al compimento del settantesimo (70°) anno di età con conseguente cancellazione dall’elenco.
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici come di seguito indicati, la cui assenza determinerà l’esclusione del candidato dalla selezione.
Requisiti generali:
- avere un’età non inferiore ad anni venticinque (25) ex art. 132, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ed inferiore ad anni settanta (70), alla data di pubblicazione del bando;
- possedere una partita I.V.A.. Qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
- non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e non avere in corso a proprio carico procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
- non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere inserito nell’Albo degli Avvocati e Procuratori legali, di non essere componente di collegi giudicanti e/o giudice di pace o di viceprocuratore onorario, di non ricoprire incarichi presso i Tribunali di Sorveglianza assegnati a norma dell’art. 70, comma 3, Legge 26 luglio 1975, n. 354 o l’incarico di giudice onorario minorile;
- il possesso della cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il godimento dei diritti civili e politici.
Requisiti specifici:
- Laurea triennale / laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in mediazione linguistica e culturale;
in alternativa: - Laurea triennale / laurea magistrale (o vecchio ordinamento) seguita da uno dei seguenti titoli (indispensabile nel caso di laurea diversa da quella prevista al punto 1):
- master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
- master di II livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
- dottorato di ricerca attinente la qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R..
I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per produrre domanda di ammissione alla selezione del presente avviso pubblico.
⇒ Tutti i dettagli e l’avviso completo: QUI